PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 650 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. La presentazione del ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze emesse ai sensi degli articoli 448 e 599, comma 4, non sospende gli effetti del provvedimento, ma nei casi di eccezionale gravità la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione della pena».